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VERSO IL 24 GIUGNO, Giornata Nazionale delle Periferie Urbane.

Un fotogramma del film L'Ecliesse, di M. Antonioni

Un fotogramma del film L'Ecliesse, di M. Antonioni

SOMMARIO Una legge emanata dal Parlamento nello scorso novembre, ha istituito la Giornata nazionale delle periferie urbane, allo scopo di sensibilizzare cittadini e istituzioni nella lotta contro il degrado crescente. Sono direttamente interessati lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni.  Si spera che non arrivino impreparati ad affrontare l’argomento e a impegnarsi per concretizzare iniziative serie. A cominciare dallo stato dei borghi antichi aggregati d’autorità alle grandi città negli anni Venti, quelle che oggi sono le periferie di cui si lamenta il degrado. Riportiamo il testo di legge, molto interessante
Si avvicina la data del 24 giugno, scelta dal Parlamento quale Giornata Nazionale delle Periferie Urbane. Il Parlamento ha approvato, con legge n. 170 del 5/11/2024, l’istituzione di detta Giornata per il 24 giugno di ogni anno allo scopo principale di richiamare l’attenzione sulle condizioni e sulla qualità della vita nelle periferie urbane e promuovere interventi per contrastare il degrado. Varie istituzioni, enti e associazioni possono organizzare iniziative, manifestazioni e momenti di studio per sensibilizzare l’opinione pubblica e valorizzare il patrimonio culturale di queste aree. La legge prevede inoltre che i mezzi di comunicazione pubblici possano dedicare spazio a temi correlati e che l’attuazione avvenga senza nuovi oneri finanziari.  Sono direttamente interessati lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni.  Si spera che non siano impreparati ad affrontare l’argomento e a impegnarsi per concretizzare iniziative serie.
Ecco il testo integrale della legge.
Foto di Gabriele Basilico

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(GU n.270 del 18-11-2024) – Istituzione della Giornata Nazionale delle Periferie Urbane, Legge 5 novembre 2024, n. 170. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1 – Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane
comma 1. La Repubblica riconosce il giorno 24 giugno di ciascun anno quale Giornata nazionale delle periferie urbane, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di conservare e rinnovare l’attenzione sulle condizioni di inclusività, sostenibilità e sicurezza, sullo sviluppo economico, sociale e culturale e sulla qualità della vita delle città e delle loro periferie.
comma 2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
Art. 2 – Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale
comma 1. Nella Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere e sostenere, nell’ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni degli enti locali, con gli enti previsti dall’articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e con le istituzioni scolastiche operanti nei territori nonché su proposta e in coordinamento con le organizzazioni locali rappresentative dei cittadini, le associazioni giovanili e le associazioni rappresentative di utenti e consumatori, delle parti sociali e delle categorie produttive, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti di studio e analisi, volti alla sensibilizzazione delle istituzioni e dei cittadini sulle specificità delle periferie urbane e sugli interventi necessari a contrastare le situazioni di degrado economico, sociale, culturale e abitativo.
comma 2. Le attività di cui al comma 1 sono finalizzate, inoltre, a valorizzare il patrimonio culturale, storico e artistico delle periferie urbane e a promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale delle aree periferiche degradate.
comma 3. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni curano, in particolare, l’informazione e l’aggiornamento sulle iniziative adottate al fine di contrastare le situazioni di degrado economico, sociale, culturale e abitativo di specifiche aree periferiche nonché di favorire la conoscenza dei più efficaci modelli di intervento e la diffusione delle migliori pratiche.
Milano anni 50, foto di Berengo Gardin

Art. 3 – Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale

comma 1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, può dedicare spazi a temi connessi alla Giornata nazionale nell’ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.
Art. 4 – Clausola di invarianza finanziaria
comma 1. All’attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 5 – Entrata in vigore
comma 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
Data a Roma, addi 5 novembre 2024
MATTARELLA, Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri, Visto, il Guardasigilli: Nordio.  

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